Art. 12 · Tensione di alimentazione
RegolamentoCapo II

Art. 12

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Tensione di alimentazione

In vigore dal 1 dic 1963
12.1 La tensione nominale dei circuiti dei motori di sollevamento e degli apparecchi elettrici del locale del macchinario deve essere non maggiore di 380 V, salvo negli impianti installati in edifici industriali nei quali la tensione deve essere non maggiore di 500 V. 12.2 La tensione nominale del circuito di illuminazione del vano di corsa e della cabina deve essere non maggiore di 220 V. 12.3 La tensione nominale degli altri circuiti collegati con gli apparecchi elettrici del vano di corsa e della cabina deve essere non maggiore di 150 V. L'eventuale riduzione a questa tensione deve essere ottenuta per mezzo di un trasformatore di isolamento.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-12