Regolamento›Capo II
Art. 10
10 / 88Impianto elettrico
In vigore dal 1 dic 1963
10.1 I cavi delle linee elettriche devono rispondere ai criteri della buona tecnica.
10.2 I tubi protettivi delle linee elettriche devono rispondere ai criteri della buona tecnica.
10.3 I conduttori delle linee di tutti i circuiti devono avere sezione non minore di 1 mm², salvo i conduttori delle linee dei circuiti dei segnali che devono avere sezione non minore di 0,8 mm². 10.4 L'isolante dei cavi delle linee deve essere antinvecchiante. 10.5 L'isolamento deve essere non minore del grado 3 per i circuiti con tensione nominale uguale o maggiore di 100 V, del grado 2 per i circuiti con tensione nominale minore di 100 V, del grado 1,5 per i circuiti dei segnali con tensione nominale minore di 25 V.
10.6 Se nella stesso tubo o cavo flessibile sono contenuti cavi di circuiti con tensione differente, tutti i cavi devono avere isolamento adatto per la tensione maggiore.
10.7 I cavi del circuito di manovra devono essere contenuti in tubi protettivi e cavi flessibili separati da quelli degli altri circuiti non collegati allo stesso circuito alimentatore.
10.8 I cavi e gli apparecchi elettrici che per la loro posizione possono essere soggetti a danneggiamento per cause meccaniche devono essere provvisti di protezione adeguata.
10.9 I cavi di tutti i circuiti, salvo i cavi del circuito del segnale di allarme, devono essere protetti con dispositivi appositi contro il riscaldamento eccessivo causato da sovraccorrente.
10.10 I motori di sollevamento devono essere protetti con dispositivi appositi contro il riscaldamento eccessivo causato da sovraccarichi prolungati, da mancanza di fase, o da corti circuiti. 10.11 La resistenza di isolamento in ohm di ogni circuito verso gli altri circuiti, o verso la terra, deve essere non minore di 2.000 volte la tensione nominale del circuito in volt, con un minimo di 250.000 V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-10