Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Sez. IV
Art. 95
95 / 164Recupero delle quote già comprese in domande di rimborso per inesigibilità
In vigore dal 1 mar 1988
L'esattore, qualora dopo la presentazione della domanda di rimborso riscuota somme relative a partite comprese in essa, deve farne annotazione nel ruolo o nello schedario e darne notizia entro dieci giorni all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente impositore per la rettifica in diminuzione della domanda o del provvedimento di rimborso.
Le somme riscosse dall'esattore dopo il rimborso devono essere versate nello stesso termine nella sezione di tesoreria provinciale o nelle casse dell'ente impositore.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-95