Art. 92 · Ricorsi
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteSez. IV

Art. 92

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Ricorsi

In vigore dal 1 mar 1988
Contro il provvedimento di rigetto dell'intendente di finanza è ammesso ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione. La decisione del Ministro per le finanze è trasmessa all'intendente di finanza che la notifica all'esattore. Contro la decisione di rigetto del Ministro per le finanze è ammesso soltanto il ricorso alla Corte dei conti, da proporsi nel termine di novanta giorni dalla notificazione della decisione stessa.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-92