Art. 90 · Ammissione o diniego del rimborso
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteSez. IV

Art. 90

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Ammissione o diniego del rimborso

In vigore dal 1 mar 1988
L'ufficio distrettuale delle imposte dirette o l'ente impositore al quale è stata presentata la domanda dispone il rimborso, per ciascuna imposta, dell'ammontare delle quote inesigibili che non risultino già rimborsate. Il provvedimento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette contenente la dichiarazione che le quote ammesse a rimborso non sono state già rimborsate, è trasmesso all'intendente di finanza, il quale lo rende esecutorio. Per le quote di cui non ritenga regolarmente documentata l'inesigibilità l'ufficio o l'ente impositore annota le proprie osservazioni sulla domanda che trasmette con la relativa documentazione all'intendente di finanza, restituendone un esemplare all'esattore, che può presentare deduzioni e documenti. L'intendente di finanza, se ritiene dovuto il rimborso, provvede direttamente ai sensi del successivo . In caso contrario trasmette il provvedimento motivato di rigetto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente impositore, che lo notifica all'esattore.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-90