Art. 78 · Formalità per l'autorizzazione al terzo incanto
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteSez. III

Art. 78

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Formalità per l'autorizzazione al terzo incanto

In vigore dal 1 mar 1988
Ai fini dell'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'art. 237 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'esattore, nel termine di otto giorni dalla data del secondo incanto, deve informare l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e trasmettergli tutti gli atti della procedura esecutiva. L'ufficio trasmette gli atti all'intendente di finanza esprimendo il proprio motivato parere circa l'opportunità di procedere al terzo incanto. L'intendente di finanza comunica le sue decisioni all'esattore almeno otto giorni prima della data fissata per il terzo incanto. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando l'esattore procede all'espropriazione soltanto per la riscossione di entrate spettanti ad enti diversi dallo Stato, iscritte in ruoli diversi da quelli dei tributi erariali, intendendosi sostituito l'ente impositore all'ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-78