Art. 72 · Pagamenti obbligatori
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteSez. II

Art. 72

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Pagamenti obbligatori

In vigore dal 1 mar 1988
L'esattore, entro il limite dei fondi disponibili di spettanza del comune e della provincia, è obbligato a rilasciare, alle singole scadenze, le quietanze relative alle imposte iscritte a carico degli enti medesimi nei ruoli che gli sono stati affidati in riscossione. Deve inoltre provvedere a qualsiasi pagamento richiesto dall'amministrazione provinciale, nei limiti dei fondi disponibili di spettanza della stessa.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-72