Art. 59 · Sede dell'esattoria
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteSez. II

Art. 59

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Sede dell'esattoria

In vigore dal 1 mar 1988
L'esattore deve fissare la sede dell'esattoria nel territorio del comune o, nel caso di esattoria consorziale, nel territorio del comune in cui ha sede il consorzio fermo restando l'obbligo eventualmente pattuito nel contratto esattoriale di fissare altri recapiti nella circoscrizione dell'esattoria. L'esattoria deve rimanere aperta nei giorni e nelle ore stabilite dal contratto. L'intendente di finanza, se lo ritenga necessario, può modificare l'orario dell'esattoria e disporre l'apertura di nuovi sportelli a spese dell'esattore. Nei locali destinati al pubblico devono essere costantemente esposte le patenti dell'esattore, del collettore e del personale autorizzato al rilascio di quietanze. Nella porta esterna della sede dell'esattoria deve essere costantemente esposto l'orario d'ufficio per il pubblico. L'esattore, in caso di sua assenza dalla sede dell'esattoria, deve farsi rappresentare dal collettore o, in mancanza, dall'ufficiale esattoriale.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-59