Art. 57 · Compensi e spese nei casi di procedura delegata
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteCapo IVSez. I

Art. 57

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Compensi e spese nei casi di procedura delegata

In vigore dal 1 mar 1988
Nei casi previsti dall'art. 215 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aggio di riscossione spetta all'esattore delegante. Se il ricavo dell'esecuzione compiuta dall'esattore delegato non è sufficiente a coprire le spese, l'esattore delegato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali giudizi restando invece a suo carico le spese previste dall'art. 216 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. L'esattore delegato non può imputare le somme riscosse alle spese di esecuzione, se non dopo aver soddisfatto interamente il credito dell'esattore delegante.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-57