Art. 56 · Aggio di riscossione, indennità di mora e spese di esecuzione
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteCapo IVSez. I

Art. 56

Abrogato56 / 164

Aggio di riscossione, indennità di mora e spese di esecuzione

In vigore dal 1 mar 1988
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-56