Art. 54 · Eredi dell'esattore
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteCapo III

Art. 54

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Eredi dell'esattore

In vigore dal 1 mar 1988
L'erede dell'esattore, se non ricorra alcuna delle cause di esclusione o incompatibilità previste dagli , è obbligato a continuare la gestione dell'esattoria alle stesse condizioni fino al termine dell'anno in corso o del successivo, secondo che la morte sia avvenuta nel primo o nel secondo semestre dell'anno. Se vi siano più eredi, essi devono con atto pubblico designarne uno per la continuazione della gestione. In caso di mancata designazione si provvede a norma dell'. All'erede o al coerede designato è rilasciata la patente a norma dell'. L'erede o il coerede designato col consenso degli altri coeredi o, in caso di dissenso, per conto proprio, può chiedere al prefetto, entro due mesi dalla morte dell'esattore, di subentrare nel contratto esattoriale, purchè sia iscritto nell'albo degli esattori o consegna l'iscrizione alla prima sessione di esami. Il prefetto provvede sulla domanda, previo parere dell'intendente di finanza e del comune, con decreto da notificarsi a cura del sindaco. Si applica nei confronti dell'erede subentrato la disposizione del terzo comma dell'.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-54