Art. 53 · Cessione dell'esattoria
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteCapo III

Art. 53

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Cessione dell'esattoria

In vigore dal 1 mar 1988
La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'. Il sindaco invita il cessionario a stipulare il contratto di esattoria per il restante periodo del decennio esattoriale alle stesse condizioni del precedente contratto ed a prestare la cauzione, a meno che quella già prestata non venga vincolata a garanzia della gestione del cessionario. La cessione ha effetto dalla data di stipulazione del contratto di esattoria. Il cessionario risponde di tutti i debiti derivanti dalla gestione del cedente, anche se accertati dopo la stipulazione del contratto, fatta esclusione per le pene pecuniarie inflitte per violazioni non ancora accertate alla data della stipulazione stessa.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-53