Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Capo III
Art. 51
30 / 164Stipulazione del contratto
In vigore dal 1 mar 1988
Ricevuta la comunicazione prevista dall' il sindaco invita l'esattore a procedere alla stipulazione del contratto esattoriale.
Nel contratto sono indicate la durata della gestione, la misura dell'aggio e la cauzione prestata ed è dichiarato espressamente l'obbligo dell'esattore di pagare le spese relative alla procedura di conferimento dell'esattoria, alla prestazione della cauzione ed alla stipulazione del contratto. Deve in ogni caso farsi espresso riferimento al presente testo unico ed a tutte le leggi e regolamenti relativi ed imposte dirette o indirette che sono o possono essere affidate in riscossione agli esattori.
Al contratto è allegato, ove esista, il capitolato per la gestione della esattoria, che ne forma parte integrante.
Copia del contratto, con gli estremi dell'approvazione prefettizia, è trasmessa a cura del sindaco all'esattore, all'amministrazione provinciale, all'intendente di finanza ed al ricevitore provinciale.
L'esattore è dichiarato decaduto se il contratto non è stipulato per causa a lui imputabile. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 ha disposto (con l'art. 22) che "L'esattore, oltre che nei casi previsti dagli articoli 46, 47, 51 e 69 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, e' dichiarato decaduto: 1) quando sia stato cancellato dall'albo degli esattori; 2) quando abbia abbandonato l'ufficio senza lasciarvi un collettore; 3) quando abbia omesso, per due scadenze anche non consecutive, i versamenti di cui all'art. 7 del presente decreto oppure li abbia eseguiti per importi inferiori. Puo' essere, altresi', dichiarato decaduto quando abbia commesso gravi o reiterati abusi od irregolarita' o quando sia stata ordinata per due rate consecutive l'espropriazione della cauzione ai sensi dell'art. 12 del presente decreto ancorche' la cauzione sia stata reintegrata. E' considerata irregolarita' ai sensi del precedente comma anche l'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro."
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-51