Art. 50 · Svincolo della cauzione
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteCapo II

Art. 50

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Svincolo della cauzione

In vigore dal 1 mar 1988
La cauzione è svincolata al termine della gestione purchè non sussistano debiti dell'esattore verso il ricevitore provinciale e gli enti interessati. Lo svincolo è disposto con decreto del prefetto su conforme deliberazione della giunta municipale previo nulla osta del ricevitore provinciale, dell'intendente di finanza e di tutti gli enti interessati. Il decreto di svincolo costituisce titolo per la restituzione dei depositi e per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e degli altri vincoli.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-50