Art. 47 · Adeguamento della cauzione nel corso del decennio
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteCapo II

Art. 47

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Adeguamento della cauzione nel corso del decennio

In vigore dal 1 mar 1988
Se nel corso della gestione il valore dei beni che costituiscono la cauzione è diminuito di almeno il dieci per cento o il carico complessivo della riscossione è aumentato per causa permanente di almeno il dieci per cento il prefetto, con avviso notificato a cura del sindaco, invita l'esattore ad integrare la cauzione entro trenta giorni. Ai fini dell'integrazione della cauzione i titoli sono valutati, a norma del secondo comma dell', in base al corso medio del semestre precedente la notificazione dell'avviso. Se l'esattore non provvede il prefetto ne pronuncia la decadenza, a meno che non ritenga di accordare un ulteriore termine non superiore a novanta giorni, nominando un sorvegliante. Se il carico complessivo della riscossione è diminuito per causa permanente di almeno il dieci per cento la cauzione, su richiesta dell'esattore, è proporzionalmente ridotta.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 ha disposto (con l'art. 22) che "L'esattore, oltre che nei casi previsti dagli articoli 46, 47, 51 e 69 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, e' dichiarato decaduto: 1) quando sia stato cancellato dall'albo degli esattori; 2) quando abbia abbandonato l'ufficio senza lasciarvi un collettore; 3) quando abbia omesso, per due scadenze anche non consecutive, i versamenti di cui all'art. 7 del presente decreto oppure li abbia eseguiti per importi inferiori. Puo' essere, altresi', dichiarato decaduto quando abbia commesso gravi o reiterati abusi od irregolarita' o quando sia stata ordinata per due rate consecutive l'espropriazione della cauzione ai sensi dell'art. 12 del presente decreto ancorche' la cauzione sia stata reintegrata. E' considerata irregolarita' ai sensi del precedente comma anche l'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro."
  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-47