Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Capo II
Art. 46
19 / 164Esame ed approvazione della cauzione
In vigore dal 1 mar 1988
Se la cauzione risulta regolarmente prestata il prefetto, sentito il comune e l'intendente di finanza, ne dichiara l'idoneità con apposito decreto che comunica al comune e all'intendente di finanza.
In caso contrario invita l'esattore, con atto notificato a cura del sindaco, a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni alla integrazione della cauzione o della relativa documentazione ovvero alla rinnovazione degli atti irregolari.
Se l'esattore non provvede nel termine stabilito il prefetto ne pronuncia la decadenza, a meno che non ritenga di accordare una proroga del termine nominando, se del caso, un sorvegliante.
Il decreto di decadenza comporta l'incameramento a favore del comune della somma depositata ai sensi dell' n. 5, ferma restando la responsabilità dell'esattore decaduto per le spese sostenute dal comune per il conferimento della esattoria e per gli eventuali danni.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 ha disposto (con l'art. 22) che "L'esattore, oltre che nei casi previsti dagli articoli 46, 47, 51 e 69 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, e' dichiarato decaduto: 1) quando sia stato cancellato dall'albo degli esattori; 2) quando abbia abbandonato l'ufficio senza lasciarvi un collettore; 3) quando abbia omesso, per due scadenze anche non consecutive, i versamenti di cui all'art. 7 del presente decreto oppure li abbia eseguiti per importi inferiori. Puo' essere, altresi', dichiarato decaduto quando abbia commesso gravi o reiterati abusi od irregolarita' o quando sia stata ordinata per due rate consecutive l'espropriazione della cauzione ai sensi dell'art. 12 del presente decreto ancorche' la cauzione sia stata reintegrata. E' considerata irregolarita' ai sensi del precedente comma anche l'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro."
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-46