Art. 42 · Assicurazione dei fabbricati ipotecati
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteCapo II

Art. 42

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Assicurazione dei fabbricati ipotecati

In vigore dal 1 mar 1988
L'esattore è tenuto ad assicurare contro il rischio dell'incendio i fabbricati ipotecati per un valore non inferiore a quello indicato dal primo comma dell'. La polizza deve essere vincolata a favore dello Stato e degli altri enti indicati dall'ultimo comma dell' e deve contenere la clausola che in caso di sinistro l'istituto assicuratore verserà l'indennità alla Cassa depositi e prestiti a nome del cauzionante con lo stesso vincolo cauzionale al quale era soggetto l'immobile e ne darà comunicazione al prefetto. I premi di assicurazione devono essere pagati trenta giorni prima delle scadenze contrattuali in caso di ritardo si applicano le disposizioni dell'.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-42