Art. 4 · Vigilanza e controlli
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo I

Art. 4

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Vigilanza e controlli

In vigore dal 1 mar 1988
Gli agenti della riscossione sono soggetti alla vigilanza del prefetto e dell'intendente di finanza i quali, anche su segnalazione dei comuni, dei consorzi esattoriali e degli altri enti creditori possono disporre le occorrenti verifiche. Le ispezioni e verifiche sull'andamento della gestione e dei servizi esattoriali a richiesta del prefetto e dell'intendente di finanza sono eseguite dall'ispettorato compartimentale delle imposte dirette. In caso di ritardo nell'esecuzione dei versamenti prescritti dagli possono essere effettuate verifiche di cassa. Indipendentemente dalla disposizione del comma precedente l'ispettorato compartimentale delle imposte dirette effettua periodicamente verifiche ordinarie sull'andamento delle esattorie. In caso di omissione di atti obbligatori per legge il prefetto può disporne il compimento a mezzo di appositi commissari ed a spese dell'agente inadempiente. Gli agenti della riscossione, nell'esercizio delle loro funzioni, devono attenersi alle istruzioni impartite dalle amministrazioni preposte alla vigilanza e fornire le notizie e i dati statistici inerenti al servizio di riscossione richiesti dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-4