Art. 29 · Secondo esperimento d'asta
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo II

Art. 29

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Secondo esperimento d'asta

In vigore dal 1 mar 1988
Quando l'asta sia andata deserta si fa luogo ad un secondo esperimento d'asta, maggiorandosi di un decimo l'aggio base determinato ai sensi dell', n. 1. Se per effetto di tale maggiorazione si eccede il limite fissato dall', l'asta è tenuta sulla base dell'aggio medesimo: Per il nuovo esperimento si applicano le disposizioni dei precedenti articoli, ad eccezione del quarto comma dell' e del terzo comma dell'. I termini fissati dall', n. 7 sono ridotti alla metà.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-29