Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo II
Art. 26
44 / 164Operazioni d'asta
In vigore dal 1 mar 1988
Nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti il presidente dichiara aperta, l'asta.
I concorrenti debbono esibire al presidente il certificato d'iscrizione nell'albo degli esattori e la prova del deposito effettuato a garanzia delle offerte e dichiarare che non sussistono cause di incompatibilità.
Le offerte possono essere presentate anche da rappresentanti speciali muniti di procura risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Non sono ammesse offerte per persona da nominare, offerte condizionate, offerte espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta nè offerte di ribassi inferiori ad un centesimo.
L'asta è dichiarata deserta quando non siano state presentate offerte da almeno due concorrenti.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-26