Art. 22 · Avviso d'asta
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo II

Art. 22

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Avviso d'asta

In vigore dal 1 mar 1988
L'intendente di finanza provvede alla formazione degli avvisi d'asta. L'avviso d'asta deve indicare: 1) il comune per il quale si procede all'appalto dell'esattoria; 2) il presumibile ammontare annuo delle somme da riscuotere a cura dell'esattore; 3) le più importanti condizioni del capitolato speciale, ove esista, con l'avvertenza che del testo integrale può essere presa visione presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e la segreteria del comune la cui esattoria viene appaltata; 4) l'ammontare della cauzione che dovrà essere prestata dall'esattore; 5) la somma pari al due per cento di quella indicata al precedente n. 2 che dovrà essere depositata a garanzia delle offerte presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato o presso la cassa comunale o provinciale; 6) la misura dell'aggio di riscossione sulla quale si aprirà l'asta; 7) il luogo, il giorno e l'ora nei quali l'asta si svolgerà. La data dell'asta deve essere fissata entro un termine non inferiore a venti nè superiore a quaranta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-22