Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo II
Art. 19
37 / 164Capitolato speciale
In vigore dal 1 mar 1988
I comuni hanno facoltà di stabilire, con apposito capitolato, le disposizioni da osservarsi nella gestione dell'esattoria in aggiunta a quelle del presente testo unico.
Il capitolato deve essere deliberato dal consiglio comunale almeno un anno prima dell'inizio del decennio e vale anche per i decenni successivi se non sia revocato o modificato nello stesso termine.
La deliberazione del consiglio comunale è soggetta alla approvazione del prefetto.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-19