Art. 162 · Conferimento delle ricevitorie provinciali
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo IX

Art. 162

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Conferimento delle ricevitorie provinciali

In vigore dal 1 mar 1988
Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai ricevitori provinciali fatta esclusione di quelle concernenti l'amento dell'aggio in sede di conferma. Il provvedimento è emesso dal Ministro per le finanze sentiti il predetto, l'intendente di finanza e l'amministrazione provinciale. Visto: il Presidente del Consiglio FANFANI Visto: il Ministro per le finanze TRABUCCHI

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-162