Art. 161 · Conferimento delle esattorie per asta pubblica e d'ufficio
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo IX

Art. 161

Abrogato161 / 164

Conferimento delle esattorie per asta pubblica e d'ufficio

In vigore dal 28 giu 1963 al 4 mar 1968
Le esattorie per le quali non è chiesta la conferma o se chiesta non è stata accordata o se accordata non è stata accettata, sono collocate per asta pubblica. Nello stesso termine fissato dall'articolo precedente per il parere sulle domande di conferma, i consigli comunali deliberano sulle condizioni per l'asta. Gli avvisi d'asta sono pubblicati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente testo unico ed i termini stabiliti per il primo e il secondo esperimento sono ridotti alla meta. Comunque, le operazioni d'asta debbono essere ultimate entro il 15 novembre 1963. L'aggio base per l'asta non può essere fissato in misura superiore all'8% e l'aggio di aggiudicazione che superi il limite massimo del 6.72% stabilito dall', è ricondotto a tale limite al termine del primo quinquennio. Le esattorie non potute collocare entro il 15 novembre 1963, sono conferite di ufficio dal prefetto e quelle non potute collocare neanche di ufficio sono, dal prefetto medesimo e nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette consorziate alla esattoria o consorzio viciniore atte stesse condizioni previste per l'esattoria del comune o consorzio a cui sono aggregate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-161