Art. 153 · Definitività dei provvedimenti del prefetto e dell'intendente
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo VIII

Art. 153

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Definitività dei provvedimenti del prefetto e dell'intendente

In vigore dal 1 mar 1988
Salvi i casi per i quali sia espressamente dichiarato ammissibile il ricorso gerarchico, i provvedimenti del prefetto e dell'intendente di finanza, previsti dal presente testo unico, sono definitivi.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-153