Art. 150 · Applicazione delle pene pecuniarie
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo VII

Art. 150

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Applicazione delle pene pecuniarie

In vigore dal 1 mar 1988
La procedura di applicazione delle pene pecuniarie, anche per le infrazioni relative ad entrate di enti diversi dallo Stato, è regolata dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4. L'importo delle pene riscosse è devoluto in ogni caso allo Stato. Il ricorso in via gerarchica al Ministro per le finanze è ammesso soltanto se l'importo della pena pecuniaria applicata non è inferiore a lire venticinquemila.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-150