Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Capo III
Art. 14
27 / 164Istituzione dei consorzi nel corso del decennio
In vigore dal 1 mar 1988
Nel caso di vacanza dell'esattoria di un comune nel corso del decennio il prefetto, esperiti inutilmente a norma dell' i modi ordinari per il suo conferimento, può, anziché affidare la gestione ad un delegato governativo, con il consenso dei comuni e dell'esattore interessato e sentito l'intendente di finanza, disporre la riunione in consorzio sino al termine del decennio del comune con altro dei comuni finitimi attribuendo all'esattore di questo l'esattoria consorziale, ferme restando le condizioni dell'appalto.
Qualora nel corso del decennio un comune sia diviso in più comuni o una frazione sia eretta in comune autonomo, il prefetto, sentito l'intendente di finanza, prende i provvedimenti necessari per costituirli in consorzio esattoriale ed attribuire l'esattoria consorziale all'esattore dell'originario comune, senza modificazioni nelle condizioni d'appalto sino al termine del decennio.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-14