Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo VI
Art. 133
133 / 164Personale esattoriale addetto ai servizi di sportello
In vigore dal 1 mar 1988
Per i servizi di sportello l'esattore può avvalersi di personale espressamente autorizzato al rilascio ed alla sottoscrizione di quietanze.
Nelle esattorie con carico fino a cinquanta milioni il personale munito dell'autorizzazione di cui al comma precedente può essere incaricato delle funzioni proprie del collettore, esclusa la rappresentanza nei rapporti con gli enti interessati.
Per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del primo comma degli .
Note all'articolo
- La L. 21 dicembre 1984, n. 867 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il limite di lire cinquanta milioni previsto nel secondo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e' elevato a lire duecentocinquanta milioni."
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-133