Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo VI
Art. 130
130 / 164Collettore
In vigore dal 1 mar 1988
L'esattore ed il ricevitore possono farsi coadiuvare nell'esercizio delle loro funzioni, sotto la propria responsabilità, da uno o più collettori. La nomina di un collettore è obbligatoria per le esattorie e le ricevitorie gestite da persone giuridiche.
Il collettore rappresenta l'esattore o il ricevitore in tutte le funzioni e gli atti inerenti ai servizi di esattoria, ricevitoria e per le operazioni di pertinenza del servizio di tesoreria.
Nei rapporti con gli enti interessati il potere di rappresentanza deve risultare espressamente dalla patente.
Il collettore inoltre può rappresentare l'esattore nei giudizi avanti il pretore, anche se non è munito di apposita procura.
Possono essere collettori soltanto gli iscritti nell'albo dei collettori, semprechè non sussista alcuna delle cause di incompatibilità indicate dall'.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-130