Art. 13 · Consorzio obbligatorio
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteCapo III

Art. 13

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Consorzio obbligatorio

In vigore dal 1 mar 1988
Il consorzio obbligatorio è costituito entro il 31 ottobre del penultimo anno del decennio esattoriale con decreto del prefetto, su proposta fatta dall'intendente di finanza dopo aver sentito i comuni interessati. La costituzione del consorzio ha effetto per il conferimento dell'esattoria per il decennio successivo. Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato. Il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla data dell'inserzione prescritta dall' o dalla data in cui risulti che l'interessato ha avuto piena conoscenza del provvedimento impugnato.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-13