Art. 128 · Espropriazione e svincolo della cauzione
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo V

Art. 128

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Espropriazione e svincolo della cauzione

In vigore dal 1 mar 1988
Per l'espropriazione della cauzione e dei beni extracauzionali del ricevitore provinciale si applicano le norme degli e seguenti. L'ordinanza di vendita è emessa dal Ministro per le finanze e l'esecuzione è curata dall'intendente di finanza. La cauzione del ricevitore provinciale, dopo l'approvazione dei conti, è svincolata con decreto del Ministro per le finanze, previa deliberazione del consiglio provinciale e nulla osta dell'intendente di finanza e degli enti interessati.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-128