Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo V
Art. 126
126 / 164Assunzione del servizio di tesoreria provinciale
In vigore dal 1 mar 1988
Il ricevitore, su richiesta dell'amministrazione provinciale, è obbligato a disimpegnare il servizio di tesoreria provinciale con l'osservanza di tutte le norme relative al servizio stesso.
Si applicano le disposizioni dell'.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-126