Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo V
Art. 123
123 / 164Comunicazione all'esattore della cartella dei pagamenti
In vigore dal 1 mar 1988
Il ricevitore provinciale, almeno nove giorni prima della scadenza di ciascuna rata, comunica con lettera raccomandata agli esattori, distintamente per ogni ruolo, l'ammontare delle somme da versare ai sensi del primo comma dell', numeri 1) e 2).
La mancanza o l'inesattezza di tale comunicazione non dispensa gli esattori dall'obbligo di effettuare il versamento delle somme dovute alle scadenze stabilite e dal pagamento dell'indennità di mora in caso di ritardo.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-123