Art. 118 · Conferimento e gestione della ricevitoria
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo V

Art. 118

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Conferimento e gestione della ricevitoria

In vigore dal 1 mar 1988
Salvo il disposto degli articoli seguenti, per il conferimento e per la gestione delle ricevitorie provinciali si applicano le disposizioni relative al conferimento ed alla gestione delle esattorie, intendendosi sostituiti al comune, al consiglio ed alla giunta municipale, al sindaco rispettivamente la provincia, il consiglio e la giunta provinciale, il presidente della giunta provinciale. Le facoltà attribuite al prefetto per le esattorie sono esercitate dal Ministro per le finanze.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-118