Art. 114 · Formazione degli elenchi
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo IV

Art. 114

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Formazione degli elenchi

In vigore dal 1 mar 1988
Il prefetto invita il ricevitore provinciale e gli enti interessati a procedere alla compilazione degli elenchi dei residui (la affidare per la riscossione al delegato governativo o il nuovo esattore. Gli elenchi dei residui sono sottoposti al visto di regolarità dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette. Le spese per la formazione degli elenchi sono a carico dell'esattore decaduto e sono anticipate dal ricevitore provinciale a favore del quale il prefetto, ove non riscontri negligenza negli adempimenti prescritti, dispone il recupero sulle prime riscossioni dei residui e la ripartizione detta parte di spese eventualmente non recuperate fra tutti i creditori, compreso lo stesso ricevitore, in proporzione dei rispettivi crediti.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-114