Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo IV
Art. 112
112 / 164Rate scadute durante la gestione del delegato e la vacanza dell'esattoria
In vigore dal 1 mar 1988
L'intendente di finanza consegna al nuovo esattore gli elenchi relativi alle rate di tributi scadute e non riscosse durante la gestione del delegato governativo o durante la vacanza dell'esattoria.
Il nuovo esattore provvede alla riscossione in tre rate uguali, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, in coincidenza con la scadenza delle tre rate successive alla consegna degli elenchi. Egli deve inoltre procedere contro il delegato governativo nelle forme stabilite dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 per le entrate riscosse e non versate e per quelle non giustificate come inesigibili.
Per la riscossione delle entrate di cui ai commi precedenti l'esattore ha diritto all'aggio nella misura stabilita dall'atto di conferimento dell'esattoria.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-112