Art. 110 · Cessazione dalle funzioni
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo III

Art. 110

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Cessazione dalle funzioni

In vigore dal 1 mar 1988
Il delegato governativo cessa dalle sue funzioni con il conferimento dell'esattoria, ma può essere in qualsiasi momento, previo parere dell'intendente di finanza, revocato dal prefetto, che provvede alla sua sostituzione.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-110