Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Capo VI
Art. 104
104 / 164Effetti della pronuncia di decadenza e provvedimenti consequenziali
In vigore dal 1 mar 1988
La notificazione del decreto di decadenza priva l'esattore, i collettori, gli ufficiali esattoriali e i messi notificatori di qualsiasi potere in ordine alla riscossione.
Il sindaco diffida i contribuenti, mediante l'affissione di appositi avvisi, a non effettuare pagamenti all'esattore decaduto e provvede, con l'intervento del sorvegliante o del sostituto, eventualmente già nominali, a ritirare i ruoli, i registi e i documenti riguardanti la gestione dell'esattoria, raccogliendoli in plichi suggellati. Di tali operazioni è redatto processo verbale in contraddittorio con l'esattore decaduto o se questo non è presente, con un funzionario del Comune designato dal sindaco.
Per la riattivazione del servizio di riscossione si provvede alla nomina di uni delegato governativo e si applicano le disposizioni del seguente Titolo III.
I ruoli, i registri e i documenti ritirati all'esattore sono consegnati dal sindaco, con apposito processo verbale, al delegato governativo.
L'esattore decaduto ha facoltà di intervenire alle operazioni di consegna.
Se la decadenza non è stata pronunciata per debiti l'esattore ha diritto di completare la riscossione delle entrate inscritte nei ruoli interamente scaduti prima dalla dichiarazione di decadenza.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-104