Art. 103 · Procedura e pronuncia della decadenza
Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteCapo VI

Art. 103

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Procedura e pronuncia della decadenza

In vigore dal 1 mar 1988
Atta dichiarazione di decadenza dell'esattore provvede il prefetto, sentito l'intendente di finanza e, nel caso previsto dal terzo comma dell', su proposta dell'ispettorato del lavoro. Il decreto di decadenza è notificato, a cura del sindaco, per atto di ufficiale giudiziario. Il decreto di decadenza non può essere emesso nè notificato dopo la scadenza della rata prima che sia decorso il termine per il versamento degli otto decimi di cui al numero 1) dell'. Nell'ipotesi prevista alla seconda parte del secondo comma dell'articolo precedente la decadenza non può essere pronunciata oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della seconda ordinanza di vendita della cauzione. Quando la decadenza è pronunciata per le cause di cui al numero 2) ovvero dell'ultimo comma dell', nonché del secondo e terzo comma dell'articolo precedente gli addebiti devono essere previamente contestati ed è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministro per le finanze.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-103