Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo I
Art. 1
1 / 164Agenti della riscossione
In vigore dal 1 mar 1988
Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette
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Agenti della riscossione
Gli esattori comunali e consorziali, i ricevitori provinciali ed i delegati governativi sono agenti della riscossione.
Alla riscossione delle entrate tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti, esigibili con ruoli resi esecutivi dall'autorità finanziaria, provvedono gli esattori comunali e consorziali ed i ricevitori provinciali in via ordinaria ed i delegati governativi, in via straordinaria.
Agli stessi agenti può essere affidata la riscossione delle entrate demaniali nonché delle entrate tributarie dello Stato diverse da quelle indicate nel comma precedente, secondo le modalità stabilite dal Ministro per le finanze.
I predetti agenti provvedono, inoltre, alla riscossione delle entrate degli enti autorizzati per legge a farle riscuotere con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette mediante ruoli.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-1