Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 mar 1988
Il predetto Testo Unico entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 maggio 1963 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1963 Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 114. - VILLA

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-rd-2