Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 mar 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti l' e l', comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo unico della legge 6 novembre 1962, n. 1608; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo unico della legge predetta; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze; Decreta: . È approvato il Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, allegato al presente decreto.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-rd-1