Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 30 mag 1963
In conseguenza della attribuzione di cui al precedente articolo la pianta organica degli uscieri giudiziari risulta stabilita dalle unite tabelle, risultanti dall'allegato B, vistate dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 18 aprile 1963 SEGNI FANFANI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1963 Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 30. - VILLA
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