Art. 46
Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo VII

Art. 46

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In vigore dal 26 mag 1963
L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-46