Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze›Titolo VII
Art. 44
44 / 62In vigore dal 26 mag 1963
Le punizioni che le autorità dell'Istituto possono infliggere secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina, sono:
a) ammonizione;
b) rimprovero scritto;
c) interdizione temporanea da uno o più corsi;
d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;
e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo superiore a 3 anni con conseguente perdita delle sessioni d'esame.
L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.
Il rimprovero scritto è comunicato dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.
Le punizioni di cui alle lettere e), d), e), sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.
L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio stesso.
Delle punizioni di cui alle lettere b), e), d), e) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dell'allievo.
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dell'allievo e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-44