Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze›Titolo VII
Art. 41
41 / 62In vigore dal 26 mag 1963
Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e i cittadini italiani residenti all'estero, possono, tramite le autorità competenti, essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'istituto, qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio che sia riconosciuto equivalente ai titoli di cui all' del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente .
Sull'ammissione all'esame decide il direttore, previo giudizio del Consiglio direttivo sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-41