Art. 27
Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo IV

Art. 27

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In vigore dal 26 mag 1963
Per il completamento della loro preparazione professionale e tecnico-organizzativa gli allievi trascorreranno, salvo giustificati impedimenti, un periodo estivo presso colonie o campeggi e possibilmente parteciperanno a viaggi di istruzione ed a manifestazioni ginnico-sportive nazionali ed internazionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-27