Art. 19
Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo III

Art. 19

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In vigore dal 26 mag 1963
Entro i primi due mesi di permanenza nell'Istituto, gli allievi, che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'istituto, vengono dimessi per deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-19