Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze›Titolo II
Art. 12
12 / 62In vigore dal 26 mag 1963
In caso di assenza o di impedimento il direttore delega a sostituirlo uno dei professori componenti il Consiglio direttivo, cui inoltre può demandare particolari funzioni indicandone esplicitamente nella delega.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-12