Art. 12
Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo II

Art. 12

12 / 62
In vigore dal 26 mag 1963
In caso di assenza o di impedimento il direttore delega a sostituirlo uno dei professori componenti il Consiglio direttivo, cui inoltre può demandare particolari funzioni indicandone esplicitamente nella delega.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-12