Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 lug 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Roma, in data 20 ottobre 1961 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del restante territorio del comune di Carpineto Romano in provincia di Roma, esteso per ha. 6372, quale ampliamento del già classificato comprensorio di bonifica montana dei monti Lepini ed Ausoni; Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale e indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste; Viste le lettere n. 3000 in data 9 luglio 1962 del Ministero dei lavori pubblici e n. 14009 in data 3 dicembre 1962 del Ministero del tesoro; Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979; Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. La parte del territorio del comune di Carpineto Romano, estesa per ha. 6372, in provincia di Roma, secondo la linea segnata, in tinta rossa nella citata corografia su scala 1: 100.000 che vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificata ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del preesistente comprensorio di bonifica montana dei monti Lepini ed Ausoni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1963 SEGNI RUMOR - SULLO TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1963 Atti del Governo registro n. 170, foglio n. 105. - VILLA
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